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Legge 27/12/2002 n. 290

a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di versamento

b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera b).

6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti è considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.

7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio Decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art. 3".

- Il testo dell'art. 3 della Legge 6 agosto 1991, n. 255 (Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto) è il seguente: "Art. 3

1. La consistenza del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto non in servizio permanente è stabilita come segue

a) ufficiali di complemento: 1) in servizio di leva, in numero di 200; 2) in ferma biennale, ai sensi del primo comma dell'art. 37 della Legge 20 settembre 1980, n. 574, in numero di 50

b) sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, in numero di 5.275, la cui ripartizione organica è fissata annualmente con la Legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato".

-Il testo dell'art. 33 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) è il seguente: "Art. 33 (Disposizioni in materia di capitanerie di porto - guardia costiera). -

1. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 2 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie di porto - guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare. Restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.

2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio permanente di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari in servizio permanente e 35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002; 170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2004. Contestualmente il contingente di

3.325 militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce nell'anno 2002 a 3.150 unità, nell'anno 2003 a 2.921 unità e nell'anno 2004 a 2.685 unità. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di Euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di Euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

-Il testo dell'art. 15 della Legge 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla Legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza) è il seguente: "Art. 15

1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente Legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la Legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della Legge 20 settembre 1980, n. 574, nonchè quelle di cui all'art. 46 della precitata Legge, come sostituito dal successivo

art. 33.

3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della Legge 20 settembre 1980, n. 574".

-Il testo dell'art 5 della Legge 7 giugno 1990, n. 144 (Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare) è il seguente: "Art. 5.

1. Le unità di ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da avviare ai corsi di pilotaggio saranno contenute nell'ambito del contingente di forza bilanciata degli ufficiali piloti di complemento stabilito con l'ultima Legge di bilancio".

-Il testo dell'art. 4 del Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662) è il seguente: "Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali).

1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie Militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata.

2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata può bandire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.

3. L'età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate.

4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il 32o anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.

6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente Decreto.

7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalità sono disciplinate dagli ordinamenti degli istituti di formazione di ciascuna Forza armata.

8. L'anzianità relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del pun-

9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva. 9-bis -Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale".

-Il testo degli articoli 7 e 8 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) è il seguente: "Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve).

1. Le Forze armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni: Esercito 23.000; Marina 5.509; Aeronautica 2.250. Nell'ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.

2. La ferma breve ha la durata di anni tre.

3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione.

4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". "Art. 8 (Volontari di truppa in ferma breve). -

1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in Legge di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato senza demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.

2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore al doppio della durata del servizio militare di leva è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

 

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